Art. 3.
(Doveri dell'avvocato).

      1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, a istruire i praticanti e a dare loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società, nonché a rilasciare al termine del periodo

 

Pag. 5

stabilito ai sensi dell'articolo 1 l'attestazione di compiuta pratica.
      2. Ciascun avvocato può assumere sotto la sua vigilanza un numero di praticanti non superiore a due.
      3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati può concedere una deroga al disposto di cui al comma 2, dietro specifica richiesta dell'avvocato, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e nel pieno rispetto dei doveri previsti dal comma 1.